Art. 4. E' prorogata al 30 giugno 1972, l'applicazione della addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, gia' prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036; convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3, ed ulteriormente prorogata con legge 12 dicembre 1969, n. 939.