Art. 4.

  E'  prorogata  al  30 giugno 1972, l'applicazione della addizionale
straordinaria   alle  aliquote  dell'imposta  generale  sull'entrata,
istituita  con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, gia' prorogata con
decreto-legge  17  novembre  1967,  n.  1036; convertito con legge 15
gennaio  1968, n. 3, ed ulteriormente prorogata con legge 12 dicembre
1969, n. 939.