Art. 5.

  Gli  alloggi  da costruire ai sensi degli articoli 6 della legge 17
maggio  1952,  n.  619,  e  1  della  legge 28 febbraio 1967, n. 126,
possono  essere  realizzati  anche  con  superficie inferiore a metri
quadrati  65, purche' siano da assegnare a famiglie costituite da una
sola persona e siano composti in edifici con servizi centralizzati.