Art. 10. 
 
  All'onere derivante  dall'applicazione  della  presente  legge  per
l'anno finanziario 1972 si provvede: 
    a)  con  le  somme  che  affluiscono  allo  stato  di  previsione
dell'entrata ai sensi della lettera a) del precedente articolo 9; 
    b) quanto a lire 10 miliardi  con  riduzione  per  corrispondente
importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato  di  previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.