Art. 2.

  Ai  fini di cui alla presente legge e' istituito uno speciale fondo
per  gli  asili-nido,  iscritto  in  apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero della sanita'.
  Il fondo viene ripartito dal Ministro per la sanita' tra le regioni
entro  il  mese  di  febbraio  di  ogni  anno, sulla base dei criteri
previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa
ai  provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto
ordinario.
  Le  somme  non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni
successivi.