Art. 2. Ai fini di cui alla presente legge e' istituito uno speciale fondo per gli asili-nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. Il fondo viene ripartito dal Ministro per la sanita' tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.