Art. 5.

  Le  regioni  sulla  base  delle richieste avanzate dai comuni e dai
consorzi  di  comuni  elaborano  il  piano  annuale  degli asili-nido
fissando  le  priorita'  di  intervento  e  le  norme  e  i  tempi di
attuazione.
  Il piano regionale e' trasmesso al Ministero della sanita' entro il
31 ottobre di ogni anno.