Art. 6.

  La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali
per  la  costruzione,  la  gestione  e il controllo degli asili-nido,
tenendo presente che essi devono:
    1)   essere   realizzati   in   modo   da   rispondere,  sia  per
localizzazione  sia  per  modalita'  di  funzionamento, alle esigenze
delle famiglie;
    2)  essere  gestiti  con la partecipazione delle famiglie e delle
rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
    3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a
garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;
    4)  possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da
garantire l'armonico sviluppo del bambino.