Art. 8. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni della assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. o da altri enti previdenziali, nonche' il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia. L'Istituto nazionale della previdenza sociale avra' cura di tenere separata contabilita' dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.