Art. 8.

  A  decorrere  dal periodo di paga successivo a quello in corso alla
data  del  31  dicembre  1971  sono  elevati  dello  0,10  per  cento
l'aliquota   contributiva  dovuta  dai  datori  di  lavoro  al  fondo
adeguamento   pensioni   della  assicurazione  generale  obbligatoria
invalidita'  e  vecchiaia  gestita  dall'I.N.P.S.  o  da  altri  enti
previdenziali,  nonche'  il contributo dovuto dai datori di lavoro ai
fondi  speciali  di  previdenza  gestiti  dall'I.N.P.S. e sostitutivi
della  predetta  assicurazione  generale  obbligatoria  invalidita' e
vecchiaia.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale avra' cura di tenere
separata  contabilita' dell'ammontare dei contributi riscossi a norma
del comma precedente.