Art. 2.

  I  gas  combustibili  ad uso domestico ed uso similare, distribuiti
mediante  condotte  o  liquefatti  e  compressi  in  bombole, che non
abbiano  di  per se' odore caratteristico e sufficiente perche' possa
esserne  rilevata  la  presenza  prima  che  si  creino condizioni di
pericolo,  devono  essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende
produttrici   o   distributrici,  con  sostanze  idonee  aggiunte  in
quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza
di gas in quantita' pericolosa per esplosivita' e tossicita'.