Art. 10. 
 
  E' considerato miscuglio la  partita  di  sementi,  di  tuberi,  di
bulbi, di rizomi e simili costituita da due o piu' specie o varieta',
quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore  quantita'
superi la percentuale ponderale del cinque per cento. 
  Salvo quanto disposto con  il  successivo  comma,  la  vendita  dei
miscugli e' consentita solo per le sementi destinate alla  produzione
di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi. 
  Per le sementi appartenenti al secondo e terzo  gruppo  di  cui  al
precedente articolo 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui  al
quarto gruppo dello  stesso  articolo,  la  vendita  di  miscugli  e'
consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al  peso
e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da  determinarsi
entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.