Art. 11. Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi, muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonche' della varieta', se conosciuta, l'anno di produzione, la purezza commerciale, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale marchio e le altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto, nonche', limitatamente al cartellino esterno, la germinabilita' con relativa data di determinazione. La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla e' innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, numero 1361. Nel caso di miscugli di cui e' ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino dovra' altresi' indicare il tipo di utilizzazione a cui il miscuglio e' destinato, nonche' il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e varieta', se identificate. Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione della ditta produttrice e del paese in cui e' stata eseguita la riproduzione. Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovra' essere apposta sugli involucri e sui cartellini. Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrita' della chiusura. In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile. E' fatto divieto, per i prodotti sementieri, di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nella confezione di prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri. I miscugli di cui e' ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10 devono essere contenuti in bustine, sacchetti od altri involucri chiusi, sui quali vanno apposte esclusivamente le indicazioni relative alla ditta nonche' i nomi delle specie e delle varieta', se identificate, il riferimento al registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilita' e la purezza commerciale. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del presente articolo. Del pari le suddette disposizioni non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione. Il regolamento di esecuzione della presente legge determinera' per ogni specie che cosa debba intendersi per piccola confezione. A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal decimo comma del presente articolo.