Art. 11. 
 
  Non possono essere venduti, posti in vendita o  immessi  altrimenti
in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se
non in partite omogenee,  confezionate  in  involucri  od  imballaggi
chiusi,  muniti,  all'interno  e  all'esterno,  di   cartellino   del
produttore leggibile ed integro recante  l'indicazione  della  ditta,
gli estremi della  licenza,  il  nome  della  specie,  nonche'  della
varieta',  se  conosciuta,   l'anno   di   produzione,   la   purezza
commerciale, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico,
l'eventuale  marchio   e   le   altre   indicazioni   relative   alle
caratteristiche ed all'impiego del prodotto,  nonche',  limitatamente
al  cartellino  esterno,  la  germinabilita'  con  relativa  data  di
determinazione. 
  La disposizione di cui al precedente  comma  non  si  applica  alle
sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari  di  licenza  ai
sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi  nulla
e' innovato a quanto dispone  l'articolo  40  del  regio  decreto  1°
luglio 1926, numero 1361. 
  Nel caso di miscugli di cui e' ammessa  la  vendita  ai  sensi  del
secondo comma  del  precedente  articolo  10,  il  cartellino  dovra'
altresi' indicare il tipo di utilizzazione  a  cui  il  miscuglio  e'
destinato, nonche' il nome  volgare  e  la  percentuale  in  peso  di
ciascuna specie e varieta', se identificate. 
  Ove  trattisi  di  prodotti  sementieri  provenienti   da   colture
effettuate in  paesi  esteri,  il  cartellino  deve  riportare  anche
l'indicazione della ditta produttrice e del paese  in  cui  e'  stata
eseguita la riproduzione. 
  Se le sementi  e  gli  altri  materiali  di  moltiplicazione  e  di
riproduzione  sono  stati   assoggettati   a   trattamenti   chimici,
l'indicazione di questi dovra' essere apposta sugli involucri  e  sui
cartellini. 
  Il cartellino esterno va applicato in modo  che  l'asportazione  di
esso non sia possibile senza menomare l'integrita' della chiusura. 
  In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma  del  presente
articolo, le indicazioni di cui ai precedenti  commi  possono  essere
apposte sugli involucri con scrittura indelebile. 
  E' fatto divieto, per i prodotti sementieri, di apporre  cartellini
ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. 
  E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal  presente  articolo
nella confezione di prodotti non  destinati  alla  moltiplicazione  o
comunque non classificabili, a norma  della  presente  legge,  tra  i
prodotti sementieri. 
  I miscugli di cui e' ammessa la vendita ai sensi  del  terzo  comma
del precedente  articolo  10  devono  essere  contenuti  in  bustine,
sacchetti  od  altri  involucri  chiusi,  sui  quali  vanno   apposte
esclusivamente le indicazioni relative  alla  ditta  nonche'  i  nomi
delle specie e delle varieta', se  identificate,  il  riferimento  al
registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilita' e
la purezza commerciale. Per essi non sono applicabili le disposizioni
di cui al primo, terzo, quarto, quinto, sesto  e  settimo  comma  del
presente articolo. 
  Del pari le suddette disposizioni non  si  applicano  alle  piccole
confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione. 
  Il regolamento di esecuzione della presente legge determinera'  per
ogni specie che cosa debba intendersi per piccola confezione. 
  A tali piccole confezioni si applicano le  norme  stabilite  per  i
miscugli dal decimo comma del presente articolo.