Art. 12. 
 
  I prodotti  sementieri  delle  categorie  di  base  e  certificata,
previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti
in vendita o messi altrimenti in  commercio  se  non  appartenenti  a
varieta' iscritte nei registri  di  varieta'  di  cui  al  successivo
articolo 19  e  se  non  siano  muniti  di  uno  speciale  cartellino
ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante
che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai
controlli prescritti.  Per  il  rilascio  del  cartellino  e'  dovuto
dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41. 
  L'attestazione   del   cartellino   ufficiale   non   esclude    la
responsabilita' della ditta circa la rispondenza  del  prodotto  alle
qualita' dichiarate. 
  Sono applicabili le disposizioni del  sesto  e  settimo  comma  del
precedente articolo 11. 
  L'apposizione del cartellino ufficiale non e'  obbligatoria  per  i
miscugli e le piccole partite di  prodotti  sementieri  previsti  nei
commi decimo e undicesimo del precedente articolo 11.