Art. 13. 
 
  Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita  all'ingrosso  e  al
dettaglio dei prodotti sementieri  e'  vietato  detenere  i  prodotti
medesimi che non siano confezionati, cartellinati  e  contraddistinti
secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione. 
  Nei locali  adibiti  alla  vendita  promiscua,  all'ingrosso  e  al
dettaglio, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad
altri usi,  sui  recipienti  e  sugli  imballaggi  contenenti  questi
ultimi, e comunque sui  prodotti  non  destinati  alla  riproduzione,
dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a  cm.
10  per  20  recanti  la  dicitura:  "Prodotto  non  destinato   alla
riproduzione".