Art. 13. Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri e' vietato detenere i prodotti medesimi che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione. Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: "Prodotto non destinato alla riproduzione".