Art. 14. 
 
  Il  regolamento  di  esecuzione,  da  emanarsi   entro   sei   mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  con   decreto   del
Presidente  della   Repubblica   su   proposta   del   Ministro   per
l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e
per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilira',  per  ogni
specie e categoria di prodotti  sementieri,  i  requisiti  minimi  di
purezza  e  di  germinabilita'  nonche'  le  altre  prescrizioni   da
osservarsi al fine di garantire l'immunita' o i limiti di  tolleranza
di determinate infestazioni o infezioni. 
  I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui  al  precedente
comma saranno stabiliti  in  funzione  delle  risultanze  analitiche,
accertate dai competenti organi dello Stato, per  ciascuna  specie  o
gruppi  di  specie  di  piante  erbacee,  arbustive  ed  arboree,  su
materiale prodotto con l'osservanza di razionali norme tecniche. 
  Nella determinazione dei requisiti minimi  si  terra'  conto  delle
esigenze tecniche ed economiche  inerenti  all'utilizzazione  agraria
dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento. 
  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste,   ove   ricorrano
difficolta' di  approvvigionamento,  puo'  ammettere  temporaneamente
alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti
rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari. 
  Il regolamento di esecuzione stabilira',  per  ciascuna  specie  di
prodotto sementiero, la  durata  dell'efficacia  della  dichiarazione
concernente la germinabilita'. 
  Sono  fatti  salvi  nell'applicazione  del  presente  articolo  gli
impegni derivanti da convenzioni internazionali.