Art. 14. Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilira', per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilita' nonche' le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunita' o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni. I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui al precedente comma saranno stabiliti in funzione delle risultanze analitiche, accertate dai competenti organi dello Stato, per ciascuna specie o gruppi di specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, su materiale prodotto con l'osservanza di razionali norme tecniche. Nella determinazione dei requisiti minimi si terra' conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti all'utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ove ricorrano difficolta' di approvvigionamento, puo' ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari. Il regolamento di esecuzione stabilira', per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata dell'efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita'. Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.