Art. 15. 
 
  Chi vende o pone in vendita prodotti sementieri,  nelle  confezioni
originali di  ditte  titolari  di  licenza  a  norma  del  precedente
articolo 2 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non
e'  responsabile  della  rispondenza   dei   prodotti   stessi   alle
indicazioni  impresse  sugli  involucri  o  figuranti  sugli  annessi
cartellini; sempre che dette confezioni e la relativa  cartellinatura
siano conformi alle prescrizioni della presente legge, non presentino
segni di alterazione o di manomissione e siano  conservate  in  luogo
asciutto e lontano da fonti di calore.