Art. 15. Chi vende o pone in vendita prodotti sementieri, nelle confezioni originali di ditte titolari di licenza a norma del precedente articolo 2 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non e' responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri o figuranti sugli annessi cartellini; sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.