Art. 16. 
 
  Salva   l'osservanza   degli   obblighi   derivanti   da    accordi
internazionali, l'immissione in  commercio  dei  prodotti  sementieri
introdotti  dall'estero  e'  consentita  alla  condizione  che   essi
rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme  legislative  e
regolamentari e siano  esenti  da  infezioni  o  da  infestazioni  di
parassiti diffusibili e pericolosi.