Art. 17. I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2 non possono circolare all'interno se non negli involucri e con cartellinature originali. E' fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta produttrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, specie e varieta' se identificata, peso, anno di produzione, purezza commerciale, germinabilita' e relativa data di determinazione, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18. Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora gia' figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, sempreche' detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunita' europee. Resta fermo comunque l'obbligo dell'indicazione, nel cartellino della ditta importatrice, del riferimento al proprio registro di carico e scarico. Le ditte titolari di licenza possono immettere in commercio i prodotti sementieri importati, sia negli involucri originali con l'osservanza delle predette condizioni, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dalla legge e dal regolamento. In quest'ultimo caso le ditte hanno l'obbligo di dichiarare sul cartellino di cui al precedente articolo 11 la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene. Ove trattisi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21.