Art. 17. 
 
  I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai
sensi del precedente articolo 2 non possono circolare all'interno  se
non negli involucri e con cartellinature originali. 
  E' fatto obbligo alla  ditta  importatrice  di  applicare  a  detti
involucri un proprio cartellino con  le  seguenti  indicazioni:  nome
della  ditta  produttrice  e  della  sua  sede,  nome   della   ditta
importatrice o del rappresentante in Italia  della  ditta  straniera,
specie e varieta' se identificata, peso, anno di produzione,  purezza
commerciale,  germinabilita'  e  relativa  data  di   determinazione,
riferimento al registro di carico e  scarico  di  cui  al  successivo
articolo 18. 
  Le indicazioni di cui al precedente comma,  qualora  gia'  figurino
nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta
importatrice, sempreche' detto cartellino sia redatto  in  una  delle
lingue  ufficiali  delle  Comunita'  europee.  Resta  fermo  comunque
l'obbligo dell'indicazione, nel cartellino della ditta  importatrice,
del riferimento al proprio registro di carico e scarico. 
  Le ditte titolari di  licenza  possono  immettere  in  commercio  i
prodotti sementieri importati,  sia  negli  involucri  originali  con
l'osservanza delle predette condizioni,  sia  in  proprie  confezioni
conformi a quelle  prescritte  dalla  legge  e  dal  regolamento.  In
quest'ultimo  caso  le  ditte  hanno  l'obbligo  di  dichiarare   sul
cartellino di cui  al  precedente  articolo  11  la  provenienza  del
prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene. 
  Ove trattisi di prodotti  sementieri  ufficialmente  controllati  e
certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di
essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo
previsti dal successivo articolo 21.