Art. 18. 
 
  Chiunque importi prodotti sementieri per  immetterli  in  commercio
nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito  registro  di
carico e scarico, nel  quale  saranno  indicate  cronologicamente  ed
analiticamente le partite di prodotti importati e, in  corrispondenza
di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute. 
  I produttori di sementi muniti di licenza  di  cui  all'articolo  2
potranno usare, anche per i prodotti importati, il registro di carico
e scarico previsto dal precedente articolo 5.