Art. 18. Chiunque importi prodotti sementieri per immetterli in commercio nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito registro di carico e scarico, nel quale saranno indicate cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati e, in corrispondenza di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute. I produttori di sementi muniti di licenza di cui all'articolo 2 potranno usare, anche per i prodotti importati, il registro di carico e scarico previsto dal precedente articolo 5.