Art. 19. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, possono istituirsi, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse. L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potra' essere integrata da due specialisti della specie di coltura. La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41. Per le varieta' di cui non si conosca il costitutore o esso piu' non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varieta' ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varieta' e la produzione di sementi di base. L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varieta' assume, ai fini della presente legge, la facolta' e gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base. Le varieta' di sementi gia' iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo. A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al primo comma del presente articolo e' dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta' e' dovuta la tassa di concessione governativa una tantum di lire 10.000. Per le varieta' iscritte d'ufficio le tasse di cui sopra non sono dovute.