Art. 19. 
 
  Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto  con  quello  per
l'industria, il commercio e l'artigianato,  possono  istituirsi,  per
ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo  scopo  di
permettere l'identificazione delle varieta' stesse. 
  L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore  della
varieta' o dai suoi aventi causa,  ed  in  mancanza  di  essi  da  un
istituto od ente od altro soggetto operante in campo  sementiero  che
offra la  necessaria  garanzia  del  mantenimento  in  purezza  della
varieta'. 
  L'iscrizione e'  disposta  dal  Ministro  per  l'agricoltura  e  le
foreste, sentito il parere di  apposita  commissione  nominata  dallo
stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore
dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da
quattro membri scelti fra i direttori di istituti  di  ricerca  e  di
sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del  ruolo
tecnico  superiore  dell'agricoltura,  da   un   rappresentante   dei
costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante dei  produttori
di  sementi,  da  due  rappresentanti  degli  agricoltori,   da   due
rappresentanti dei coltivatori diretti, e potra' essere integrata  da
due specialisti della specie di coltura. 
  La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve  accertare  che  ogni
varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre
varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e  stabile
nei suoi caratteri essenziali. Per gli  adempimenti  da  compiere  ai
fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al  successivo  articolo
41. 
  Per le varieta' di cui non si conosca il costitutore  o  esso  piu'
non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio. In tal caso  il
Ministro per l'agricoltura e  le  foreste  affida  il  compito  della
conservazione in purezza delle varieta' ad un  istituto  od  ente  od
altro soggetto operante in campo sementiero, che dia  affidamento  di
bene  assolverlo  sotto  il   profilo   tecnico   ed   organizzativo.
Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello
stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che  hanno  chiesto  ed
ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti  il
mantenimento in purezza delle varieta' e la produzione di sementi  di
base. 
  L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione
in purezza della varieta' assume, ai fini della  presente  legge,  la
facolta' e gli obblighi del costitutore. 
  Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste
puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione  della
semente di base. 
  Le varieta' di sementi gia' iscritte nei  registri  previsti  dalla
legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale  28  ottobre
1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16  novembre  1963,  n.
298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e  senza
ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi  del  presente
articolo. 
  A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo  del  segreto
ai componenti la commissione di  cui  al  terzo  comma  del  presente
articolo ed a chiunque altro prenda  visione  della  descrizione  dei
componenti  genealogici  concernenti  gli  ibridi   e   le   varieta'
sintetiche. 
  Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al primo  comma
del presente articolo e'  dovuta  la  tassa  annuale  di  concessione
governativa di lire 20.000 da  corrispondersi  entro  il  31  gennaio
dell'anno cui si riferisce. Per la  modifica  nei  predetti  registri
della descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta'  e'
dovuta la tassa di concessione governativa una tantum di lire 10.000. 
  Per le varieta' iscritte d'ufficio le tasse di cui sopra  non  sono
dovute.