Art. 2. 
 
  La produzione  a  scopo  di  vendita  dei  prodotti  sementieri  e'
subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una  commissione
istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per
territorio. 
  La  commissione  e'  nominata  con   decreto   del   Ministro   per
l'agricoltura e le foreste ed e' formata: 
    a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede; 
    b) da un direttore di osservatorio per le malattie  delle  piante
competente per territorio; 
    c)  da  due  componenti  scelti   fra   direttori   di   istituti
sperimentali o direttori  di  sezione  degli  stessi  o  fra  docenti
universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; 
    d) da due rappresentanti dei produttori di sementi. 
  La  commissione  viene  integrata,  di  volta  in  volta,  con   la
partecipazione     del     capo     dell'ispettorato      provinciale
dell'agricoltura, di un rappresentante  della  camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e   agricoltura,   di   due   rappresentanti
provinciali degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei
coltivatori  diretti  nominati  dalle  rispettive   associazioni   di
categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte
delle rispettive province. 
  I  componenti  della  commissione,  ad  eccezione  dello  ispettore
agrario compartimentale, durano in carica tre anni e  possono  essere
confermati. 
  La commissione si  pronuncia  sull'idoneita'  tecnica  della  ditta
richiedente,  con  particolare  riguardo  agli   impianti   ed   alle
attrezzature  di  cui  essa  dispone  o  di  cui  ha  progettato   la
realizzazione o la trasformazione. 
  Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della
commissione medesima,  all'accertamento  dell'esecuzione  dei  lavori
progettati  nonche'  al  pagamento   della   tassa   di   concessione
governativa di lire 10 mila prevista al n. 130 della tabella allegato
A  al  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. 
  La  licenza  non  e'  richiesta  per  la  produzione  di  materiale
sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte  titolari
di licenza. 
  Con  l'autorizzazione  del  Ministero  dell'agricoltura   e   delle
foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione  possono
immettere in commercio sementi di base  appartenenti  a  varieta'  di
propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della
licenza di cui al presente articolo.