Art. 2. La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed e' formata: a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede; b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio; c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; d) da due rappresentanti dei produttori di sementi. La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di due rappresentanti provinciali degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province. I componenti della commissione, ad eccezione dello ispettore agrario compartimentale, durano in carica tre anni e possono essere confermati. La commissione si pronuncia sull'idoneita' tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione. Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10 mila prevista al n. 130 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza non e' richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza. Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varieta' di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.