Art. 20. 
 
  La perdita di una delle caratteristiche o condizioni richieste  per
l'iscrizione comporta la cancellazione della varieta'  dal  registro.
Qualora trattisi di specie o varieta' suscettibili, per le  modalita'
di riproduzione, di modificazioni delle  caratteristiche  secondarie,
il verificarsi di esse comporta la rettifica  della  descrizione  nel
registro. 
  Sia la cancellazione che la  rettifica  della  descrizione  vengono
disposte dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti  coloro
che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione e la  commissione
di cui al terzo comma del precedente articolo 19.