Art. 21. Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, e' demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonche' mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti.