Art. 21. 
 
  Il controllo dei prodotti  sementieri,  ai  fini  dell'accertamento
delle caratteristiche e  condizioni  richieste  per  l'immissione  in
commercio,  e'  demandato  al  Ministero  dell'agricoltura  e   delle
foreste. 
  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  puo'   delegare
l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che,  per  statuto  o
regolamento,  si  propongono  di  promuovere   il   progresso   della
produzione sementiera e non perseguono fini commerciali. 
  Il controllo  si  esercita  sulle  colture  in  campo,  durante  la
manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio,
nonche'  mediante  prove  colturali  che  si  eseguono  a  mezzo   di
allevamento di campioni. 
  Le operazioni di  controllo  devono  essere  affidate  a  personale
preventivamente   autorizzato,   con   decreto   del   Ministro   per
l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti.