Art. 22. 
 
  Gli  uffici  e  gli  enti  incaricati  dei  controlli  redigono  un
certificato attestante l'esito dei medesimi. 
  Sulla base della certificazione, qualora  l'esito  sia  favorevole,
viene  disposta,  ai   sensi   del   precedente   articolo   12,   la
cartellinatura delle partite controllate. 
  Per le operazioni di controllo di cui al precedente articolo  21  e
per quelle di  certificazione  sono  dovuti  i  compensi  di  cui  al
successivo articolo 41.