Art. 24. L'istituzione dei registri di varieta', di cui al precedente articolo 19, e' obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, nonche' per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle varieta' delle specie indicate negli allegati nn. 1 e 2 della presente legge. Alla istituzione di tali registri si provvede, ai sensi del predetto articolo 19, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. La classificazione in categorie dei prodotti sementieri prevista nel primo comma sara' stabilita con il regolamento di esecuzione della presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive del Consiglio delle Comunita' europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969.