Art. 24. 
 
  L'istituzione dei  registri  di  varieta',  di  cui  al  precedente
articolo 19, e' obbligatoria per le  patate,  le  barbabietole  della
specie Beta vulgaris L. da zucchero e da  foraggio,  nonche'  per  le
specie foraggere, i cereali  e  le  piante  oleaginose  e  da  fibra,
limitatamente alle varieta' delle specie indicate negli allegati  nn.
1 e 2 della presente legge. 
  Alla istituzione  di  tali  registri  si  provvede,  ai  sensi  del
predetto articolo 19, entro sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione
della presente legge. 
  La classificazione in categorie dei  prodotti  sementieri  prevista
nel primo comma sara' stabilita  con  il  regolamento  di  esecuzione
della presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive
del Consiglio delle Comunita' europee nn. 400, 401, 402 e 403 del  14
giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969.