Art. 25. 
 
  Per  le  specie  foraggere  sono  considerate   appartenenti   alla
categoria di base di cui al  precedente  articolo  7  le  sementi  di
varieta' locali  iscritte  come  tali  nel  registro  delle  varieta'
prodotte nella  zona  delimitata  dal  registro  stesso.  Le  sementi
medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate.