Art. 27. Con decreto del Presidente della Repubblica sara' approvato lo statuto dell'Istituto di cui al precedente articolo: tale statuto disporra', tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'Istituto puo' essere destinato a prestare servizio personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA. Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con delibera soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e' autorizzato ad assumere, con contratto d'impiego privato ed alle condizioni che saranno preventivamente concordate fra il menzionato Ministero e quello del tesoro, personale tecnico specializzato. Alle spese di funzionamento l'istituto fara' fronte con i proventi di cui al successivo articolo 41, e con il contributo dello Stato da determinarsi di anno in anno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con quello per il tesoro, nonche' con i contributi eventualmente concessi da enti e privati. L'Istituto dovra' essere operante entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Fino a quando l'Istituto non sara' in grado di funzionare i compiti ad esso demandati saranno assolti, a mezzo di un'apposita sezione, dall'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma. Nei confronti di detta sezione si applica la norma di cui al secondo comma del presente articolo.