Art. 27. 
 
  Con decreto del Presidente  della  Repubblica  sara'  approvato  lo
statuto dell'Istituto di cui al  precedente  articolo:  tale  statuto
disporra', tra l'altro, in merito alla nomina del direttore,  le  cui
funzioni potranno essere disimpegnate anche  da  un  funzionario  con
qualifica non inferiore ad ispettore generale appartenente  ai  ruoli
tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
  Per le esigenze derivanti dall'applicazione della  presente  legge,
presso l'Istituto puo' essere destinato a prestare servizio personale
appartenente ai ruoli di cui alla tabella V della legge  15  dicembre
1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13
maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le
esigenze dell'AIMA. 
  Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con delibera  soggetta
all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle  foreste,  e'
autorizzato ad assumere, con  contratto  d'impiego  privato  ed  alle
condizioni che saranno preventivamente concordate fra  il  menzionato
Ministero e quello del tesoro, personale tecnico specializzato. 
  Alle spese di funzionamento l'istituto fara' fronte con i  proventi
di cui al successivo articolo 41, e con il contributo dello Stato  da
determinarsi di anno in anno dal  Ministro  per  l'agricoltura  e  le
foreste d'intesa con quello per il tesoro, nonche' con  i  contributi
eventualmente concessi da enti e privati. 
  L'Istituto dovra' essere operante entro tre anni dalla  entrata  in
vigore della presente legge. 
  Fino a quando l'Istituto non sara' in grado di funzionare i compiti
ad esso demandati saranno assolti, a mezzo  di  un'apposita  sezione,
dall'Istituto  sperimentale  della  cerealicoltura   di   Roma.   Nei
confronti di detta sezione si applica la  norma  di  cui  al  secondo
comma del presente articolo.