Art. 3.

  Avverso  il  diniego  di  rilascio  della licenza e' ammesso, entro
trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  relativo provvedimento, il
ricorso  al  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste, che decide
sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.