Art. 30. 
 
  La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata ai
Ministeri dell'agricoltura e  delle  foreste,  dell'interno  e  delle
finanze, secondo la rispettiva competenza. 
  Gli incaricati della vigilanza, considerati  a  tutti  gli  effetti
pubblici  ufficiali,  possono  visitare  i   campi   destinati   alla
produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso
e al minuto, i locali adibiti  alla  conservazione,  alla  selezione,
alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri,  i
mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed  aeroportuali,
le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei,  i
galleggianti, gli autoveicoli adibiti  al  trasporto  merci;  possono
altresi' procedere al prelevamento dei campioni  ed  all'accertamento
delle  violazioni  di  legge.  Nelle  visite  ai  magazzini  e  carri
ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale  deve
essere  accompagnato  rispettivamente   dagli   agenti   di   polizia
ferroviaria, portuale e di finanza. 
  La visita, il prelevamento  dei  campioni  e  l'accertamento  delle
violazioni in magazzini doganali o  in  altri  luoghi  soggetti  alla
vigilanza doganale sono  eseguiti  dalle  dogane  nei  modi  ed  alle
condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla e'
innovato per quanto si riferisce agli  accertamenti  fitosanitari  di
competenza degli organi dipendenti dal Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste.