Art. 31.

  Chiunque  esercita  la  produzione  a  scopo di vendita di prodotti
sementieri  senza  la licenza prescritta dal precedente articolo 2 e'
punito con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
  Si  applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una  somma  da  lire  100.000  a lire 300.000, nel caso di violazione
delle  norme  relative  alla  detenzione  dei prodotti sementieri nei
locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13.