Art. 31. Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 e' punito con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13.