Art. 32.

  Chiunque  omette  di  tenere  o  tiene irregolarmente i registri di
carico  e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 e' punito
con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
  Nel  caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni
per  l'immissione  in  commercio  dei  prodotti  sementieri di cui ai
precedenti  articoli  10,  secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si
applica  la  sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma  da  lire  100.000  a lire 1.000.000, salvo quanto disposto nel
successivo articolo.