Art. 32. Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo.