Art. 33. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente articolo 17, e' punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 200.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.