Art. 33.

  Chiunque  vende,  pone  in  vendita o mette altrimenti in commercio
prodotti  sementieri  non  rispondenti  ai requisiti stabiliti, o non
rispondenti  a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli
in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in
confezioni  non  originali  o riconfezionati senza l'osservanza delle
disposizioni  di  cui  al  penultimo  ed  ultimo comma del precedente
articolo 17, e' punito con la multa stabilita in misura proporzionale
di  lire  20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti
sementieri  e  comunque  per un importo non inferiore a lire 100.000,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
  La  stessa  pena  si  applica  a chi vende, pone in vendita o mette
altrimenti   in  commercio  prodotti  sementieri  non  sottoposti  al
controllo  prescritto  per  la  categoria  nella quale essi risultano
classificati.
  Si  applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una  somma  da lire 60.000 a lire 200.000 in caso di violazione delle
norme  della  presente  legge  per  le  quali  non  sia  prevista una
specifica sanzione.