Art. 34. Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorita' giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve: 1) contestare immediatamente l'infrazione accertata; 2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non e' possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale; 3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui e' stata accertata l'infrazione. Il trasgressore e' ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista. Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravita' della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, puo' ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui e' stata accertata l'infrazione. Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento e' esente da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.