Art. 34. 
 
  Il   personale   addetto   al   controllo   sull'osservanza   delle
disposizioni  della  presente  legge  fa  rapporto  alla   competente
autorita' giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del
quale viene comunque a conoscenza. 
  Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali
la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve: 
    1) contestare immediatamente l'infrazione accertata; 
    2)  notificare  all'interessato  entro  trenta  giorni,   se   la
contestazione   immediata   non    e'    possibile,    l'accertamento
dell'infrazione a mezzo di messo comunale; 
    3) trasmettere, in ogni  caso,  copia  del  verbale  al  prefetto
territorialmente competente, in relazione al luogo in  cui  e'  stata
accertata l'infrazione. 
  Il trasgressore e' ammesso  a  pagare  entro  cinque  giorni  dalla
contestazione o notifica, presso il competente ufficio del  registro,
con effetto liberatorio, una somma  pari  al  minimo  della  sanzione
prevista. 
  Quando non sia stato effettuato il pagamento  ai  sensi  del  comma
precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e  sentito
l'interessato, ove questi ne abbia  fatto  richiesta  entro  quindici
giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta  per
l'infrazione,  tenuto  conto  della  gravita'  della  violazione,  ed
ingiunge all'obbligato di pagare presso  l'ufficio  del  registro  la
somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione. 
  L'ingiunzione  costituisce  titolo  esecutivo.   Contro   di   essa
l'interessato, entro il termine prefissato  per  il  pagamento,  puo'
ricorrere dinanzi al pretore del luogo  in  cui  e'  stata  accertata
l'infrazione. 
  Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio
senza  ministero  di  difensore   in   deroga   a   quanto   disposto
dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura  civile.  Il
procedimento e' esente da imposta di bollo e  la  relativa  decisione
non e' soggetta alla formalita' della registrazione. 
  L'opposizione  si  propone  mediante  ricorso.  Il  pretore   fissa
l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni,  e
dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura
della cancelleria. 
  E' inappellabile la sentenza che decide la controversia. 
  Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine 
prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme  dovute  si
procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla
riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato  e  degli
altri enti pubblici. 
  L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione  amministrativa
per la violazione delle disposizioni contenute nella  presente  legge
non si trasmette agli eredi.