Art. 35.

  Indipendentemente  dalle sanzioni penali ed amministrative previste
dagli  articoli  precedenti,  nel caso di grave infrazione alle norme
contenute  nella  presente  legge  o  in caso di recidiva puo' essere
disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui
al precedente articolo 2.
  Contro  il  provvedimento  medesimo  e'  ammesso  ricorso, entro 30
giorni  dalla  comunicazione,  al  Ministro  per  l'agricoltura  e le
foreste,  il  quale  decide,  sentiti il Ministro per l'industria, il
commercio  e  l'artigianato  e  la  competente  sezione del Consiglio
superiore dell'agricoltura e delle foreste.
  In  caso  di  rigetto  del  suddetto  ricorso,  il provvedimento e'
soggetto  a pubblicazione sul Foglio annunzi legali della provincia e
su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.
  Il  giudice,  nel  pronunciare  la  condanna per le infrazioni alle
disposizioni della presente legge, dispone:
    a)  che  l'estratto  della  sentenza  sia  pubblicato a spese del
condannato sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale
a carattere agrario di grande diffusione;
    b)  che  la  sentenza  venga  affissa  all'albo  della  camera di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  ed  a quello del
comune ove risiede il condannato;
    c)  che  siano  poste  a  carico del condannato anche le spese di
analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.