Art. 36.

  I  conduttori  di  stabilimenti  per  la produzione di sementi e di
altri   materiali   di   riproduzione,   gia'  autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare
domanda   al   presidente   della  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  per  ottenere  la  licenza  ai sensi del
precedente articolo 2.
  L'autorizzazione,  concessa  in  base alla legge 18 giugno 1931, n.
987,   perde,   limitatamente  alla  produzione  sementiera,  la  sua
validita'  dopo  tre  mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento
della domanda prevista dal comma precedente.