Art. 37. 
 
  Il Ministro per l'agricoltura e  le  foreste,  sentiti  gli  organi
scientifici  competenti,  puo'  autorizzare   l'introduzione   e   la
circolazione nel territorio nazionale, in  deroga  alle  disposizioni
contenute nella presente legge, di limitati quantitativi di  prodotti
sementieri  destinati  a  fini   scientifici,   sperimentali   e   di
miglioramento genetico, nonche' di prodotti di generazioni precedenti
destinati alla produzione sementiera di base.