Art. 37. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti gli organi scientifici competenti, puo' autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, di limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, nonche' di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di base.