Art. 38. A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, barbabietole della specie Beta vulgaris da zucchero e da foraggio, nonche' di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate. Con la stessa decorrenza le specie foraggere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni.