Art. 38. 
 
  A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui  al
primo  comma  del  precedente  articolo   14   non   possono   essere
commercializzati prodotti sementieri di  patate,  barbabietole  della
specie Beta vulgaris da zucchero e da foraggio, nonche' di cereali  e
foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie
indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono  alle  categorie  di
base  e  certificata  e  come  tali   ufficialmente   controllate   e
certificate. 
  Con la stessa decorrenza le specie foraggere e di piante oleaginose
e   da   fibra   elencate   nell'allegato   n.   2   possono   essere
commercializzate  come  sementi   della   categoria   commerciale   a
condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai
sensi del regolamento di esecuzione della presente legge. 
  Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,  per  consentire  lo
smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli
stabilimenti od in corso di coltivazione  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e
previo accertamento della consistenza  dei  materiali  in  questione,
temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di  due
anni.