Art. 41. 
 
  Le  tariffe  dei  compensi  dovuti  all'Istituto  conservatore  dei
registri di varieta' dei  prodotti  sementieri  per  gli  adempimenti
necessari ai fini della iscrizione delle varieta' nei registri di cui
al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli  enti
previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo  e
di certificazione delle sementi, nonche'  di  quelli  dovuti  per  il
rilascio dei cartellini  di  cui  al  precedente  articolo  12,  sono
stabilite dal Ministro per l'agricoltura e  le  foreste,  sentita  la
competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura  e  delle
foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.