Art. 44. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 400.000.000 da destinarsi alla costituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri. A tale onere si provvede, per l'esercizio 1970, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 45, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Ai fini dell'applicazione della presente legge e' altresi' autorizzata la spesa annua di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970, in ragione di lire 50.000.000 per l'erogazione di spese e lire 50.000.000 per la corresponsione di contributi all'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri. Al predetto onere annuo di lire 100.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e l'anno 1971. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 novembre 1971 SARAGAT COLOMBO - NATALI - RESTIVO - PRETI - FERRARI-AGGRADI - GAVA - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO