Art. 44. 
 
  Per l'applicazione della presente legge  e'  autorizzata  la  spesa
straordinaria di lire 400.000.000  da  destinarsi  alla  costituzione
dell'Istituto conservatore dei  registri  di  varieta'  dei  prodotti
sementieri. 
  A  tale  onere  si  provvede,  per   l'esercizio   1970,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   prevista
dall'articolo 45, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910. 
  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  legge   e'   altresi'
autorizzata la spesa annua di lire 100.000.000  da  iscriversi  nello
stato di previsione della  spesa  del  Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1970,  in
ragione  di  lire  50.000.000  per  l'erogazione  di  spese  e   lire
50.000.000  per  la   corresponsione   di   contributi   all'Istituto
conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri ed agli
altri  enti  ed  organismi  incaricati  dei  controlli  dei  prodotti
sementieri. 
  Al predetto onere annuo di lire 100.000.000  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del capitolo 3523 degli stati di  previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e l'anno 1971. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato  a  disporre,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 25 novembre 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                         COLOMBO - NATALI - RESTIVO - 
                                            PRETI - FERRARI-AGGRADI - 
                                                        GAVA - ZAGARI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO