Art. 5.

  I  produttori  di  sementi  e  degli  altri  materiali  indicati al
precedente  articolo  1  devono tenere, per ciascuno stabilimento, un
registro   di   carico   e   scarico,   nel   quale,  debbono  essere
cronologicamente  ed  analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di
tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte
direttamente.
  Il  regolamento  di  esecuzione  della presente legge stabilira' il
modello  del  registro  di  carico  e scarico nonche' le modalita' di
tenuta del registro stesso.