Art. 6. 
 
  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  legge,   i   prodotti
sementieri sono distinti nei seguenti gruppi: 
    1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle  di
cui al numero 2); 
   2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore; 
    3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive; 
    4) materiali di  moltiplicazione  costituiti  da  tuberi,  bulbi,
rizomi e simili; 
    5) miscugli. 
  Il regolamento di esecuzione della  presente  legge  indichera'  le
specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi.