Art. 6. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi: 1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2); 2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore; 3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive; 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili; 5) miscugli. Il regolamento di esecuzione della presente legge indichera' le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi.