Art. 7. Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie: 1ª categoria: di base (elite); 2ª categoria: certificata; 3ª categoria: commerciale. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: a) categoria di base. - Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono essere prodotti dal costitutore od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilita', secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varieta'. Le sementi ed i materiali anzidetti devono essere ufficialmente controllati e certificati; b) categoria certificata. - Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati; c) categoria commerciale. - Le sementi ed i materiali di moltiplicazione non classificabili nelle due anzidette categorie appartengono alla categoria commerciale. Il regolamento di esecuzione della presente legge potra' prevedere la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente articolo.