Art. 7.

  Le  sementi  del  primo  e  del  secondo  gruppo  ed i materiali di
moltiplicazione  del  quarto  gruppo di cui al precedente articolo si
suddividono nelle seguenti categorie:
    1ª categoria: di base (elite);
    2ª categoria: certificata;
    3ª categoria: commerciale.
  I  requisiti  dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i
seguenti:
    a)   categoria   di   base.  -  Le  sementi  ed  i  materiali  di
moltiplicazione  debbono  essere  prodotti  dal costitutore od aventi
causa,  direttamente  o  sotto  la  loro  personale  responsabilita',
secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza
delle  varieta'.  Le  sementi  ed i materiali anzidetti devono essere
ufficialmente controllati e certificati;
    b)  categoria  certificata.  -  Le  sementi  ed  i  materiali  di
moltiplicazione   debbono  derivare  da  prodotto  appartenente  alla
categoria  di  base,  in  prima  o  seconda riproduzione; essi devono
essere ufficialmente controllati e certificati;
    c)  categoria  commerciale.  -  Le  sementi  ed  i  materiali  di
moltiplicazione  non  classificabili  nelle  due  anzidette categorie
appartengono alla categoria commerciale.
  Il  regolamento di esecuzione della presente legge potra' prevedere
la  suddivisione  in  classi  delle categorie menzionate nel presente
articolo.