Art. 8. Le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive si suddividono nelle due seguenti categorie: 1ª categoria: originaria; 2ª categoria: commerciale. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: a) categoria originaria. - Le sementi debbono avere origine da piante coltivate o selvatiche bene identificate e provenienti da zona definita; b) categoria commerciale. - Le sementi debbono avere provenienza determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione.