Art. 8. 
 
  Le sementi di piante agrarie arboree ed  arbustive  si  suddividono
nelle due seguenti categorie: 
    1ª categoria: originaria; 
    2ª categoria: commerciale. 
  I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria  sono  i
seguenti: 
    a) categoria originaria. - Le sementi debbono  avere  origine  da
piante coltivate o selvatiche bene identificate e provenienti da zona
definita; 
    b) categoria commerciale. - Le sementi debbono avere  provenienza
determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione.