Art. 9. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la qualifica di costitutore di una varieta' di specie agraria, varieta' vegetale o di materiale di moltiplicazione che si distingue per uno o piu' caratteri dalle altre varieta' esistenti, spetta al titolare del brevetto relativo a detta varieta' o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica medesima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora non si conosca il costitutore di una varieta' od i suoi aventi causa, puo' affidare il compito della conservazione in purezza della varieta' ad un ente pubblico o ad imprenditori operanti nel campo sementiero, che diano affidamento di bene assolvere detto compito sotto il profilo tecnico ed organizzativo. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresi' qualora il costitutore o il suo avente causa o l'ente non adempiano le prescrizioni concernenti il mantenimento della purezza della varieta'. In tal caso l'incaricato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume gli obblighi del costitutore.