Art. 9. 
 
  Ai fini dell'applicazione della presente  legge,  la  qualifica  di
costitutore di una varieta' di specie agraria, varieta' vegetale o di
materiale  di  moltiplicazione  che  si  distingue  per  uno  o  piu'
caratteri dalle altre varieta'  esistenti,  spetta  al  titolare  del
brevetto relativo  a  detta  varieta'  o  a  chi  abbia  ottenuto  il
riconoscimento    della    qualifica    medesima    dal     Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente  sezione  del
Consiglio superiore dell'agricoltura. Il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, qualora non si conosca il costitutore di una  varieta'
od i suoi aventi causa, puo' affidare il compito della  conservazione
in purezza della varieta' ad  un  ente  pubblico  o  ad  imprenditori
operanti  nel  campo  sementiero,  che  diano  affidamento  di   bene
assolvere detto compito sotto il profilo tecnico ed organizzativo. 
  La disposizione di cui al  comma  precedente  si  applica  altresi'
qualora il costitutore o il suo avente causa o l'ente  non  adempiano
le prescrizioni  concernenti  il  mantenimento  della  purezza  della
varieta'. In tal caso l'incaricato del Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste assume gli obblighi del costitutore.