Art. 11.

  Adempiute da parte del vincitore le formalita' di cui agli articoli
9 e 10, il medico provinciale emette il decreto di autorizzazione.
  Questo deve indicare:
    a)  cognome  e  nome,  data  e  luogo  di  nascita del farmacista
autorizzato,  data  e  universita'  o scuola nella quale consegui' il
certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
    b)  ammontare  della  tassa  di  concessione  governativa, data e
numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata;
    c)  comune  in  cui  e' situata la farmacia; circoscrizione della
zona ed estremi del locale in cui sara' ubicato l'esercizio;
    d) eventuale indennita' di residenza.
  Copia  del  provvedimento  e' trasmessa all'intendenza di finanza e
all'ordine provinciale dei farmacisti.