Art. 11. Adempiute da parte del vincitore le formalita' di cui agli articoli 9 e 10, il medico provinciale emette il decreto di autorizzazione. Questo deve indicare: a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e universita' o scuola nella quale consegui' il certificato di abilitazione all'esercizio professionale; b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata; c) comune in cui e' situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sara' ubicato l'esercizio; d) eventuale indennita' di residenza. Copia del provvedimento e' trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine provinciale dei farmacisti.