Art. 14.

  Il  farmacista  che  sostituisce temporaneamente il titolare di una
farmacia, impedito per i motivi indicati al secondo comma dell'art. 1
della  legge 2 aprile 1968, n. 475, deve personalmente attendere alla
direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa.
  La  sostituzione  deve essere comunicata entro tre giorni al medico
provinciale   con  atto  sottoscritto  dal  titolare  e  dal  gestore
provvisorio   unitamente   alla   documentazione  che  giustifica  la
sostituzione.