Art. 14. Il farmacista che sostituisce temporaneamente il titolare di una farmacia, impedito per i motivi indicati al secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa. La sostituzione deve essere comunicata entro tre giorni al medico provinciale con atto sottoscritto dal titolare e dal gestore provvisorio unitamente alla documentazione che giustifica la sostituzione.