Art. 15. Ai fini della dichiarazione di decadenza prevista dal primo comma dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il medico provinciale contesta previamente all'interessato le violazioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prefiggendogli il termine di dieci giorni per le deduzioni. Trascorso detto termine e sentito il consiglio provinciale di sanita', ove si debba far luogo alla decadenza, il medico provinciale provvedera' con decreto motivato da notificare in via amministrativa. Eguale procedura dovra' essere seguita in caso di inosservanza degli altri obblighi del titolare o direttore della farmacia previsti dall'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475.