Art. 15.

  Ai  fini  della dichiarazione di decadenza prevista dal primo comma
dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il medico provinciale
contesta  previamente  all'interessato le violazioni mediante lettera
raccomandata  con avviso di ricevimento, prefiggendogli il termine di
dieci giorni per le deduzioni.
  Trascorso  detto  termine  e  sentito  il  consiglio provinciale di
sanita', ove si debba far luogo alla decadenza, il medico provinciale
provvedera' con decreto motivato da notificare in via amministrativa.
  Eguale  procedura  dovra'  essere  seguita  in caso di inosservanza
degli altri obblighi del titolare o direttore della farmacia previsti
dall'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475.