Art. 16. Ove non siano effettuati i trapassi delle farmacie entro i termini stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 12, dal secondo comma dell'art. 20 e dall'art. 24 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il titolare o gli eredi saranno dichiarati decaduti con provvedimento definitivo del medico provinciale. A seguito di tale dichiarazione di decadenza, le farmacie disponibili, dopo l'interpellanza al comune od all'ospedale, a norma dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, ed ove non sia esercitato dai predetti enti il diritto di prelazione, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 3 e seguenti della legge citata. Del pari saranno dichiarate vacanti e soggette alla suddetta procedura le farmacie in possesso di eredi di titolari ai sensi dell'art. 18 della legge citata che non effettuino il trapasso della farmacia entro i cinque anni previsti dallo stesso articolo.