Art. 16.

  Ove  non siano effettuati i trapassi delle farmacie entro i termini
stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 12, dal secondo comma dell'art.
20  e  dall'art.  24 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il titolare o
gli  eredi  saranno  dichiarati decaduti con provvedimento definitivo
del medico provinciale.
  A   seguito   di  tale  dichiarazione  di  decadenza,  le  farmacie
disponibili,  dopo l'interpellanza al comune od all'ospedale, a norma
dell'art.  9  della  legge  2  aprile  1968,  n.  475, ed ove non sia
esercitato  dai  predetti enti il diritto di prelazione, sono messe a
concorso ai sensi dell'art. 3 e seguenti della legge citata.
  Del  pari  saranno  dichiarate  vacanti  e  soggette  alla suddetta
procedura  le  farmacie  in  possesso  di  eredi di titolari ai sensi
dell'art.  18 della legge citata che non effettuino il trapasso della
farmacia entro i cinque anni previsti dallo stesso articolo.