Art. 17.

  Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968,
n.  475,  i  titolari di farmacia e gli eredi di titolari deceduti le
cui  farmacie  non  fossero  state ancora conferite per concorso alla
predetta    data,   con   l'effettivo   rilascio   della   prescritta
autorizzazione, possono per una volta tanto trasferire la titolarita'
dell'esercizio  a  condizione  che  l'acquirente  sia  un  farmacista
inscritto all'albo professionale.