Art. 18.

  L'albo  nazionale  dei  titolari  di farmacie e' costituito in base
alle seguenti norme:
    Entro   novanta   giorni   dalla   pubblicazione   del   presente
regolamento,  la  Federazione  degli  ordini  dei farmacisti italiani
comunichera'  al  Ministero  della  sanita'  l'elenco  dei farmacisti
iscritti  agli albi degli ordini provinciali e, per ciascuno di essi,
i seguenti dati:
      a) luogo e data di nascita;
      b) residenza;
      c)  universita' o istituto e data in cui e' stato conseguito il
titolo di studio;
      d) luogo e data dell'abilitazione professionale.
    Entro  il  termine  di  cui al comma precedente e successivamente
entro   il   30   dicembre   di   ogni  anno,  i  medici  provinciali
comunicheranno  l'elenco  dei  titolari  di farmacie della rispettiva
provincia,  con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome,
data  e  luogo  di  nascita,  data  del  conseguimento della laurea e
dell'abilitazione  all'esercizio  professionale,  nonche' indicazione
della farmacia in cui e' titolare con gli estremi di ubicazione della
stessa,  della  sede farmaceutica di pertinenza e dell'autorizzazione
dell'esercizio.
  L'albo e' aggiornato:
    a) in base ai rapporti mensili dei medici provinciali, contenenti
per  ogni  titolare le notizie indicate al secondo comma del presente
articolo,  nonche'  la  farmacia  di  cui e' titolare con gli estremi
dell'autorizzazione   all'esercizio   della   sede   farmaceutica  di
pertinenza;
    b)  in  base  ad  analogo  rapporto  dell'ordine  provinciale dei
farmacisti  da  trasmettersi  entro  tre  mesi tramite la Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani.
  La  Federazione degli ordini dei farmacisti italiani ha la facolta'
di pubblicare a stampa l'albo nazionale dei titolari di farmacia.
  Il  farmacista  e'  tenuto  all'iscrizione  all'albo dei farmacisti
della provincia in cui ha sede la farmacia di cui e' titolare.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato ad Antagnod, addi' 21 agosto 1971

                               SARAGAT

                                                   COLOMBO - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1972
  Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 36. - VALENTINI