Art. 3.

  Il  concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche, previste
dall'art.  3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e' indetto dal medico
provinciale.
  Il bando di concorso deve indicare:
    a) la qualifica urbana o rurale delle farmacie messe a concorso;
    b) il comune o la localita' in cui la farmacia ha o avra' sede e,
quando  si  applichi  il  criterio della distanza, l'ubicazione delle
farmacie  rispetto  alle  quali  deve  osservarsi  la distanza con la
modalita'  indicata  dall'art.  1, ultimo comma, della legge 2 aprile
1968, n. 475;
    c) l'ammontare della tassa di concessione governativa;
    d)  l'ammontare dell'indennita' di avviamento, prevista dall'art.
110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 17 della legge citata;
    e)  le disposizioni degli articoli 108, 110 e 112 del testo unico
citato, degli articoli 3, ultimo comma, 12, quarto comma, della legge
citata,   anche   mediante  semplice  richiamo,  nonche'  ogni  altra
prescrizione utile;
    f) i titoli e documenti richiesti per il concorso;
    g)  il  termine,  non minore di sessanta giorni, decorrente dalla
pubblicazione  nel  Foglio  annunzi  legali della provincia, entro il
quale devono essere presentati la domanda ed i titoli.