Art. 3. Il concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche, previste dall'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e' indetto dal medico provinciale. Il bando di concorso deve indicare: a) la qualifica urbana o rurale delle farmacie messe a concorso; b) il comune o la localita' in cui la farmacia ha o avra' sede e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza con la modalita' indicata dall'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475; c) l'ammontare della tassa di concessione governativa; d) l'ammontare dell'indennita' di avviamento, prevista dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 17 della legge citata; e) le disposizioni degli articoli 108, 110 e 112 del testo unico citato, degli articoli 3, ultimo comma, 12, quarto comma, della legge citata, anche mediante semplice richiamo, nonche' ogni altra prescrizione utile; f) i titoli e documenti richiesti per il concorso; g) il termine, non minore di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia, entro il quale devono essere presentati la domanda ed i titoli.