Art. 4. Il bando di concorso e' pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, durante il termine stabilito per la presentazione delle domande, rimane affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed in quello del comune ove ha, o dovra' aver sede, l'esercizio. Il bando e' pure pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, parte prima e, prima della pubblicazione; trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.