Art. 4.

  Il  bando di concorso e' pubblicato nel Foglio annunzi legali della
provincia  e, durante il termine stabilito per la presentazione delle
domande,  rimane affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale
ed in quello del comune ove ha, o dovra' aver sede, l'esercizio.
  Il bando e' pure pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, parte prima e, prima della pubblicazione; trasmesso
in  copia  all'ordine  provinciale  dei farmacisti e alla Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani.